Linea guida 7 marzo 2012
Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’art.198 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., approvata dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro
- Lgs. 81/2008 e settori della musica e dell’intrattenimento
- Introduzione
- Chi sono i soggetti a rischio ?
- Misura e valutazione del rischio di esposizione a rumore
- Modalità di limitazione dell’esposizione
- Informazione e formazione
- Sorveglianza sanitaria
- Bibliografia
- Allegati
- Credits
Allegato 1: Parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 19.1.2011, riguardante il “Rischio rumore nelle discoteche. Iniziative di prevenzione”.
Allegato 2: Misura dell’esposizione a rumore nel settore della musica.Allegato 3: Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali Allegato 4: Principali esami specialistici nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria
1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL’INTRATTENIMENTO
Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i lavoratori, come definiti nell’art. 2, comma 1, lett. a), compresi i lavoratori nei settori della musica e dell’intrattenimento. Il D.Lgs. 81/2008, oltre che per quanto previsto nel Titolo I, regolamenta l’esposizione agli agenti fisici di rischio nei luoghi di lavoro nel Titolo VIII “Agenti Fisici”, articolato in un capo I riguardante le disposizioni generali e quattro capi riguardanti specifici agenti fisici di rischio. In particolare, il capo II riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore1 durante il lavoro, senza prevedere nessuna esclusione dal campo di applicazione. Per quanto riguarda i lavoratori della musica e delle attività ricreative è comunque prevista un’apposita linea guida per agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal capo II, rappresentata dal presente documento.
L’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008, che ha recepito l’articolo 14 della Direttiva 2003/10/CE, recita infatti: “Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center2“.
Occorre poi rilevare che a volte i lavoratori di questi settori operano come lavoratori autonomi, per i quali valgono le disposizioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 e, ove applicabili, le disposizioni dell’art. 26.
2. INTRODUZIONE
La particolarità dei settori della musica e dell’intrattenimento deriva dal fatto che, spesso, sono o si considerano elementi essenziali dello spettacolo livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi. Il Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’esposizione a rumore durante il lavoro o che da essa possono derivare.
Nel paragrafo 3 viene riportato il campo di applicazione delle presenti Linee guida. Nel paragrafo 4 vengono date indicazioni sulle modalità di valutazione del rischio. Le misure di prevenzione e protezione specifiche atte a ridurre i livelli di esposizione al rumore sono illustrate nel paragrafo 5. All’informazione e formazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria sono dedicati, rispettivamente, i paragrafi 6 e 7.
Le figure professionali indicate nel paragrafo 3 possono essere esposte in modo ripetuto e più o meno prolungato a livelli sonori superiori ai livelli di azione previsti dall’art. 189 del D.Lgs. 81/08. In particolare, per quanto riguarda la musica, si possono fare le seguenti considerazioni:
- le persone più direttamente esposte al suono della musica sono i musicisti stessi. Ad esempio, tipici livelli di esposizione settimanale per gli orchestrali sono riportati in Fig. 1; livelli di esposizione analoghi si riscontrano anche per i musicisti di altri generi musicali;
(1) Nella presente linea guida si utilizza prevalentemente il termine di legge generale di rumore per caratterizzare l’energia sonora a cui sono esposti i lavoratori, invece di utilizzare il termine musica che sarebbe più attinente ma che rimanda a una percezione psico-fisica di piacevolezza per l’ascoltatore.
(2) L’art. 198 ha previsto anche apposite linee guida per il settore dei call center, non ricomprese nel testo dell’art. 14 della direttiva 2003/10/CE, che saranno oggetto dei lavori della Commissione consultiva permanente per essere inoltrate alla Conferenza Stato – Regioni per l’approvazione.
- per tutti i musicisti occorre tenere conto del fatto che l’esposizione a rumore solitamente comprende anche le varie fasi di studio e di prova propedeutiche alla rappresentazione al pubblico;
- anche per quanto riguarda le attività che utilizzano impianti per la fonoriproduzione, come ad esempio le discoteche, si possono riscontrare esposizioni del personale addetto superiori ai valori di azione previsti dall’art. 189 del D.Lgs. 81/08;
- elevati livelli di pressione sonora della musica amplificata in genere sono desiderati e attesi dal pubblico; di conseguenza, esposizioni al rumore, analoghe a quelle dei musicisti, sono state rilevate anche per il personale di servizio quali ed esempio tecnici del suono e delle luci.
Per tutte le attività oggetto delle presenti Linee guida giova ricordare che è in vigore anche il D.P.C.M n. 215 del 16/4/1999, attuativo della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95, che fissa i limiti di esposizione dei frequentatori pari, rispettivamente, a 95 dB(A) di LAeq e 102 dB(A) di LASmax3. Si osservi che questi livelli si riferiscono a un’esposizione occasionale e non si possono applicare a esposizioni professionali.
Livello tipico di esposizione al rumore settimanale per orchestrali di diversi strumenti.
96 94 92 90 88 86 84 82 80 Strumenti |
Figura 1. Livello tipico di esposizione al rumore settimanale per orchestrali di diversi strumenti (Fonte: Linee guida europee [1]).
Dal momento che queste Linee guida riguardano tutti gli operatori impegnati nel settore della musica e dell’intrattenimento, e non solo i musicisti, è utile osservare la Tabella 1 A-B, che riporta livelli di rumore di alcune attività legate alla musica reperiti in Letteratura.
(3) LASmax: livello di pressione sonora massimo ponderato A con costante di tempo “Slow”
Tabella 1-A. Livelli sonori di alcune attività legate alla musica
Tipologia di sorgente | Livello di pressione sonora ponderata A |
Esercitazione normale al pianoforte a 1 m | 60 ÷ 80 dB |
Pianoforte fortissimo | 92 ÷ 95 dB |
Cantante a distanza di 1 m | 80 ÷ 100 dB |
Musica da camera in una sala di piccole dimensioni | 75 ÷ 85 dB |
Artista a centro palco concerto live | 80 ÷ 100 dB |
Batterista | 90 ÷ 100 dB |
Chitarra elettrica (amplificatore sul palco) | 95 ÷ 100 dB |
DJ | 95 ÷ 105 dB |
Personale di servizio sotto palco | 100 ÷ 105 dB |
Regia audio/video | 80 ÷ 95 dB |
Cameraman e addetto alla movimentazione camera ripresa | 80 ÷ 95 dB |
Mixer palco /sala | 90 ÷ 100 dB |
Disco Bar | 85 ÷ 95 dB |
Tabella 1-B. Livelli sonori specifici per i teatri lirici
Esercitazione individuale |
Prove Concerti | Esposizione complessiva | Lezione di Musica (*) | |
Strumento | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) | Leq dB(A) |
Violino | 90 | 90 | 89 | 84 |
Viola | 90 | 89 | 89 | 83 |
Violoncello | 84 | 87 | 87 | 79 |
Contrabbasso | 81 | 87 | 85 | 75 |
Arpa | 87 | 91 | 89 | 81 |
Clarinetto | 92 | 91 | 92 | 87 |
Oboe | 85 | 88 | 86 | 83 |
Fagotto | 87 | 90 | 89 | 83 |
Flauto | 91 | 91 | 93 | 85 |
Corno | 93 | 92 | 92 | 89 |
Tromba | 93 | 92 | 94 | 91 |
Trombone | 96 | 96 | 95 | 91 |
Tuba | 93 | 91 | 92 | 90 |
Batteria | 93 | 89 | 91 | 89 |
Direttore d’orchestra | 85 | 83 |
*a condizione che l’insegnante suoni anche lui il relativo strumento per un quinto della durata della lezione.
3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?
Fermo restando l’applicazione più complessiva del D.Lgs. 81/08, la presente Linea guida prevista dall’art. 198 del D.Lgs. 81/2008 riguarda tutte le attività svolte al chiuso o all’aperto, in cui sono presenti lavoratori esposti a rumore in modo non occasionale, dove viene suonata musica dal vivo o registrata (amplificata o meno), tanto durante gli spettacoli quanto in fase di prova, e più in generale tutte le attività ricreative e di intrattenimento.
Indicativamente si può considerare occasionale quella condizione che comporta esposizioni superiori ai valori inferiori di azione ma per meno di 3 settimane l’anno e/o per meno di 12 giornate l’anno.
Con esclusione dei lavoratori esposti occasionalmente, come indicativamente definiti sopra, per quei lavoratori che risultano esposti a musica per tempi parziali della loro giornata lavorativa e/o per periodi parziali della loro attività, queste linee guida si applicano per valutare e controllare il rischio nelle sole fasi in cui si verifica l’esposizione alla musica.
La valutazione del rischio, effettuata secondo le modalità generali previste dall’art. 190, deve quindi in primo luogo individuare quei lavoratori che lavorano esposti in modo diretto o indiretto alla musica.
La Tabella 2 illustra un elenco non esaustivo di attività e di lavoratori potenzialmente esposti a livelli sonori pericolosi per l’udito nei settori della musica e dell’intrattenimento, distinguendo tra attività dal vivo e attività registrate.
La Tabella 3 illustra i dati del censimento 2010 riguardanti i lavoratori addetti dei settori della musica, delle discoteche e dei teatri iscritti alla gestione ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo).
Tabella 2. Esempi di attività e lavoratori potenzialmente esposti a rumore nei settori della musica e dell’intrattenimento
Produzione e realizzazione di spettacolo dal vivo | |
Artisti, personale artistico | Produzione e elaborazione |
· Musicisti e direttori di orchestre sinfoniche e di altri complessi con o senza supporto amplificato
· Coristi · Ballerini · Insegnanti di danza, di musica e di canto · Attori e cabarettisti · Conduttori TV e Radio · Circensi |
· Tecnici audio impianti e loro assistenti
· Tecnici delle luci · Squadre di tecnici (troupe al seguito) · Personale di gestione e produzione: organizzatori, responsabili di reparto, responsabili di palcoscenico, ecc. · Personale di servizio: addetti al bar, alla cucina, alla cassa, ecc. · Personale per la sicurezza e il soccorso: vigilanza per la sicurezza e gli accessi, prevenzione incendi, infermieri, sicurezza aree con accesso limitato. · Addetti studi di registrazione TV/radio, sale prove/incisione |
Attività ricreative con uso del supporto registrato della musica | |
Artisti e Conduttori | Altri soggetti nell’ambito delle attività ricreative e realizzazione apparati |
· Disk Jockey
· Artisti (attori, cantanti, musicisti e ballerini) · Direttori artistici e tecnici · Conduttori |
· Personale di servizio
· Personale addetto a bar o cucina · Addetti alla sicurezza · Pronto soccorso · Personale tecnico · Costruttori e assemblatori impianti elettroacustici · Tecnici del suono, delle luci o del palcoscenico · Tecnici di effetti speciali · Personale di sala · Produttori, organizzatori, manager |
Tabella 3 – Descrizione delle mansioni individuate per gli addetti della musica, delle discoteche e del teatro iscritti all’ENPALS nel 2010
Gruppo professionale | Lavoratori |
Musica | |
Gruppo canto | 7.620 |
Gruppo attori | 1.461 |
Gruppo conduttori e animatori | 2.213 |
Gruppo registi-sceneggiatori, gruppo produzione cinematografica e audiovisivi | 431 |
Gruppo direttori di scena e di doppiaggio | 95 |
Gruppo direttori e maestri di orchestra | 799 |
Gruppo concertisti e orchestrali | 28.119 |
Gruppo ballo, figurazione e moda | 5.537 |
Gruppo amministratori e gruppo impiegati | 2.200 |
Gruppo tecnici | 1.093 |
Gruppo operatori e maestranze | 1.998 |
Gruppo scenografi, arredatori, costumisti, truccatori e parrucchieri | 628 |
Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali | 63 |
Gruppo operatori e maestranze | 1.249 |
Gruppo dipendenti da imprese di spettacolo viaggianti… | 53 |
Totale | 53.559 |
Discoteche | |
Disc Jockey (DJ) | 4.609 |
Figuranti di sala | 9.982 |
Cubiste | 322 |
Spogliarelliste | 161 |
Tecnici del montaggio e del suono | 18 |
Maschere, custodi, guardarobieri, addetti | 65 |
Totale | 15.157 |
Teatro | |
Gruppo canto | 549 |
Gruppo attori | 11.081 |
Gruppo conduttori e animatori | 237 |
Gruppo registi-sceneggiatori | 610 |
Gruppo produzione cinematografica e audiovisivi | 366 |
Gruppo direttori di scena e di doppiaggio | 142 |
Gruppo direttori e maestri di orchestra | 47 |
Gruppo concertisti e orchestrali | 2.314 |
Gruppo ballo, figurazione e moda | 1.865 |
Gruppo amministratori e impiegati | 1.745 |
Gruppo tecnici | 2.242 |
Gruppo operatori e maestranze | 2.230 |
Gruppo scenografi, arredatori e costumisti, truccatori e parrucchieri | 455 |
Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali | 4 |
Totale | 24.887 |
Totale generale | 93.603 |
Da questi dati si evince che nel settore della musica, delle discoteche e del teatro risultano impiegati circa centomila addetti, di cui in prima approssimazione almeno la metà possono essere considerati esposti a livelli di rumore significativi (cantanti, musicisti, disc jockey, …). In realtà il teatro è solo uno dei settori delle attività ricreative, quindi questa è da considerare una stima per difetto della popolazione totale degli esposti. A ulteriore riprova della sottostima di questo dato, si consideri che alcune figure professionali che rientrano nell’interesse di questa Linea Guida non sono comprese nell’elenco ENPALS. Si tratta di lavoratori che sono inquadrati in altre categorie: lavoratori autonomi, artigianato, industria e pubblico impiego quali: personale circense, insegnanti di musica, ecc.
4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE4
La misura e la valutazione del rischio di esposizione a rumore devono essere eseguiti secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 81/2008, che a sua volta rimanda per gli aspetti metrologici e metodologici alla normativa tecnica, nella fattispecie alle Norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011. Nel caso di operatori che utilizzano dispositivi auricolari ricetrasmittenti, la cui esposizione a rumore non è quindi solo di tipo ambientale, ma dipende dall’emissione sonora delle cuffie o auricolari che indossano sull’orecchio o all’interno di esso, può essere necessario ricorrere alle metodologie di misura indicate nelle Norme UNI EN ISO 11904-1:2006 e UNI EN ISO 11904-2:2005.
Il datore di lavoro, come previsto dall’art. 181 del D.Lgs. 81/2008, effettua per il tramite di personale qualificato una valutazione del rischio con misurazioni (se si superano gli 80 dB(A) di LEX e/o 135 dB(C) di LC,picco), che sia rappresentativa dell’esposizione a rumore di tutti i lavoratori esposti nelle normali condizioni di lavoro, adottando una strategia che tenga conto di una serie di fattori, tra cui:
- tipologia dell’attività: spettacolo dal vivo o riprodotto;
- tipologia del genere di musica eseguita e articolazione nell’anno delle prove e degli spettacoli;
- tipologia dei luoghi in cui l’attività viene svolta: sede permanente o più luoghi;
- modalità di uso delle apparecchiature ed esposizione ai livelli di pressione: con o senza ausilio di
L’obiettivo della valutazione del rischio è di determinare il livello di esposizione personale a rumore (giornaliero, settimanale, settimanale ricorrente a massimo rischio) di ogni singolo lavoratore, sulla base del quale adottare le strategie di tutela e sicurezza previste dagli articoli 192 (Misure di prevenzione e protezione), 193 (Uso dei dispositivi di protezione individuali), 194 (Misure per la limitazione dell’esposizione), 195 (Informazione e formazione dei lavoratori) e 196 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008.
In Allegato 2 è proposta una modalità di misura semplificata dell’esposizione a rumore nel settore della musica, basata sul livello settimanale ricorrente a massimo rischio come descrittore di esposizione.
Vista l’estrema variabilità dei livelli di esposizione a rumore nel settore della musica, si raccomanda di ricorrere all’art. 191, che consente di attribuire ai lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione (LEX ≤ 85 dB(A) e/o LCpicco ≤ 137 dB(C)), limitandosi a determinare il livello di rumore determinato dalle sorgenti sonore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio. A supporto di quest’ultimo adempimento il D.Lgs. 81/08 rimanda alla Norma UNI/TR 11347:2010.
(4) Il riferimento alle norme tecniche, come quelle richiamate nel presente paragrafo, è diretto a consentire all’interprete l’individuazione della norma più aggiornata al momento. Pertanto, ove esse siano sostituite da successivi aggiornamenti, è ad essi che occorre riferirsi ai fini del presente documento
Si ricorda infine che nella valutazione del rischio va tenuto conto anche di eventuali fattori sinergici di rischio (rumore impulsivo, sostanze ototossiche, vibrazioni, segnali di avvertimento acustico).
5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
In questo paragrafo sono descritte le strategie atte a limitare l’esposizione a rumore dei lavoratori nei settori della musica e dell’intrattenimento.
In termini generali gli interventi tecnici per ridurre il rischio sono:
- interventi sulla sorgente riducendo, per quanto possibile, il livello sonoro;
- posizionare e orientare le sorgenti in modo da ridurre l’amplificazione del segnale verso aree in cui non è necessario esporre il personale;
- installare, laddove possibile e previsto, un idoneo sistema di controllo delle emissioni nella catena di amplificazione;
- agire con interventi correttivi del fonoisolamento di pareti o partizioni o con schermi a protezione dei lavoratori;
- correggere la risposta acustica degli ambienti per ridurre il fenomeno di amplificazione dei livelli dovuto a
Alla riduzione dell’esposizione al rumore possono contribuire anche le seguenti misure organizzative, protettive e informative:
- limitazione del tempo in cui i lavoratori sono esposti a livelli sonori elevati, anche mediante una rotazione del personale dalle zone più rumorose a quelle più silenziose;
- identificazione con segnaletica idonea delle aree in cui i valori pari a 85 dB(A) di LAeq e 137 dB(C) di LCpicco possono essere superati e informare i lavoratori del rischio che deriva dal sostare in quelle aree rapportandolo ad un tempo limite di esposizione;
- informare e formare i propri lavoratori sui rischi connessi al rumore e sulle misure attuate per eliminare o ridurre tali rischi;
- fornire idonei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
- informare i prestatori di servizi esterni all’attività o occasionalmente impiegati dell’obbligo di tener conto della salute e della sicurezza dei loro lavoratori, imponendo di attenersi alle misure di protezione previste dalla
Le diverse modalità per la limitazione dell’esposizione per tutti gli operatori dei settori della musica e dell’intrattenimento sono necessariamente condizionate dalla tipologia di attività, dall’identità professionale e dal livello di rischio. Dall’analisi e corretta interpretazione di questi fattori si potranno desumere, quindi, sistemi coerenti di procedure e controlli la cui applicazione non sia in contrasto con la stessa natura del lavoro svolto.
Più nello specifico, i datori di lavoro ed organizzatori, sono tenuti a:
- assicurare che la propria strategia in materia di salute e sicurezza tuteli i lavoratori dai rischi dovuti al rumore;
- rendere noti i contenuti di questa Linea guida, a scopo informativo, ai lavoratori e ai promotori, per garantire un coinvolgimento a tutti i livelli;
- valutare il rischio rumore, tenendo conto dei regolamenti e delle norme tecniche e dei contenuti delle presenti linee guida, e se necessario effettuare misurazioni ;
- ridurre i rischi se necessario con interventi tecnici e organizzativi;
- fornire le opportune informazioni ai lavoratori occasionali o ai nuovi assunti in relazione ai rischi causati dal rumore;
- consultarsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
In particolare, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, si ricorda l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro e DPI conformi alle direttive comunitarie, anche dal punto di vista acustico.
Per la determinazione dei livelli di esposizione sonora i datori di lavoro possono adottare la seguente procedura.
- Individuare il rischio valutando l’effettiva distribuzione dei diversi livelli sonori dello spettacolo indicando chiaramente le aree di potenziale
- Per i grandi eventi, eseguire un’analisi per l’identificazione dei livelli di pressione a cui saranno esposti i lavoratori impegnati nel singolo evento di spettacolo in relazione alle tre classi seguenti:
- aree con livelli superiori a LAeq > 85 dB(A) e/o LCpicco > 137 dB(C);
- aree con livelli compresi tra 85 e 80 dB(A) e senza livelli di picco significativi;
- aree con livelli inferiori a 80 dB(A).
- Stabilire il livello di esposizione al rumore degli addetti in base giornaliera, o settimanale o settimanale ricorrente a massimo rischio, correlando quelli impiegati nell’area di maggiore pressione sonora con la registrazione nella cartella sanitaria e di rischio.
- Effettuare una nuova valutazione dei rischi in caso di mutamenti significativi nella natura degli strumenti musicali, dei musicisti, degli amplificatori, del sistema di amplificazione o dello
- Predisporre la rilevazione del livello sonoro dei lavoratori da parte di una persona qualificata5 durante uno o più eventi rappresentativi secondo le specifiche dell’Allegato 2, oppure, quando disponibili, seguire le procedure standardizzate per la valutazione del rischio previste dall’art. 29, commi 5 e 6, del D.Lgs. 81/2008.
- Si ricorda la possibilità di ricorrere all’art. 191, che consente di attribuire ai lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione (LEX ≤ 85 dB(A) e/o LCpicco ≤ 137 dB(C)), limitandosi a determinare il livello di rumore determinato dalle sorgenti sonore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del
- Informare l’organizzatore dell’evento, prima dell’inizio dello stesso, del livello sonoro tipico del proprio
Per la riduzione dell’esposizione, obbligo inderogabile al superamento dei valori superiori di azione, occorre prendere in considerazione le seguenti azioni:
- Abbassare, per quanto possibile, il livello sonoro dello spettacolo: ad esempio riducendo l’amplificazione del suono sul palco a un livello praticabile, compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione.
- Aumentare la distanza tra il personale non artistico e il palco, oppure indirizzare gli altoparlanti in modo da ridurre l’amplificazione del suono nelle aree di lavoro del personale.
(5) L’art. 181, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 prevede il ricorso a personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia
- In presenza di file di altoparlanti, come nelle discoteche o ai concerti, ridurre quanto più possibile il livello sonoro degli altoparlanti posizionati vicino ai lavoratori, sistemandoli direttamente al di sopra della pista da ballo (Fig. 2).
- Installare limitatori del livello sonoro nei sistemi di
- Installare opportune schermature acustiche negli ambienti di servizio quali uffici, cucine, sale di ristoro ed aree amministrative, mediante pareti e porte con caratteristiche acustiche
- Installare delle schermature in prossimità di bar, cucina o altre aree di
- Potenziare il fonoisolamento di porte e finestre degli ambienti di
- Nei locali chiusi, aumentare la fonoassorbenza delle sale mediante soffitti, pareti e rivestimenti
- I musicisti possono utilizzare, previa adeguata formazione, schermi per proteggersi dal suono prodotto da altri musicisti e per migliorare la percezione del proprio strumento (Fig. 4).
- Le sale prove per i musicisti dovrebbero essere di dimensioni adeguate e avere caratteristiche acustiche adatte, in particolare relativamente al riverbero (All. 3).
- Progettare buche orchestrali e palchi da concerto in modo adeguato, così da ridurre l’esposizione sonora per i musicisti senza incidere sulla qualità del suono in
- Chi lavora in un locale pubblico dove si fa musica è esposto al rumore per un periodo più lungo del pubblico che lo frequenta. Perciò, nel suo caso, si applica il valore limite valido per i luoghi di lavoro, ossia 87 dB(A). In un disco bar, una discoteca e simili, il bar non deve trovarsi tra gli altoparlanti perché costringe inevitabilmente frequentatori e baristi ad alzare il volume della voce per farsi sentire. Spesso nella zona circostante il bar si misurano 90 o persino 95 dB(A) e chi vi lavora deve per forza proteggere l’udito.
Nota: Procedendo a lavori di ristrutturazione, si consiglia di consultare personale qualificato per verificare come ottimizzare le caratteristiche acustiche delle sedi e delle sale prove.
Figura 2. Discoteca con soffitto recante diversi altoparlanti in sostituzione di sistemi di amplificazione a terra
I line array sospesi (Figura 3) sono un esempio di diffusori per locali ampi e gli spazi aperti perché consentono di ripartire in modo uniforme il suono e garantiscono un’ottima qualità acustica. Negli anni passati per ottenere lo stesso effetto acustico era necessario aumentare la potenza acustica alla sorgente. Il risultato che ci si aspetta più di ogni altro, da un sistema di amplificazione, è il conseguimento di un’alta pressione sonora e una copertura uniforme dell’area di ascolto. Con i sistemi convenzionali, si è spesso cercato di ottenere questo risultato usando diffusori più potenti o in numero elevato, ma queste soluzioni introducono nuovi, ben noti, problemi al personale che si trova nei pressi delle casse acustiche. I sistemi line-array affrontano queste problematiche in un modo diverso senza la necessità di avere enormi potenze acustiche.
Figura 3. Immagine raffigurante una “Line Array” Questi sistemi di riproduzione sono costituiti da un certo numero di speciali moduli indipendenti (diffusori), sovrapposti verticalmente ed allineati, che operano come una singola sorgente sonora e che, se vengono rispettate alcune condizioni, sommano le loro emissioni in modo coerente (Fonte: SUVA [2]).
Figura 4. Schermo acustico trasparente utilizzato da orchestre e band di grandi dimensioni. I materiali moderni possono essere trasparenti e assorbenti (Fonte: Linee guida europee [1]).
Quali ulteriori misure per ridurre l’esposizione al rumore verificare se occorre:
- Identificare con segnaletica idonea le aree in cui i valori superiori a 85 dB(A) e/o 137 dB(C) possono essere superati e porre il divieto di accesso agli operatori sprovvisti di adeguati dispositivi di protezione dell’udito.
- Ridurre il livello di esposizione limitando il tempo in cui i lavoratori permangono in aree con livelli sonori elevati; ciò può essere ottenuto anche mediante una rotazione del personale (di servizio) dalle zone più rumorose a quelle più
- Redigere, a cura dei datori di lavoro appaltanti, specifici DUVRI che considerino l’aspetto dell’esposizione a rumore, in collaborazione con i datori di lavoro appaltatori e sorvegliarne il
- Informare l’organizzatore dell’evento, prima dell’inizio dello stesso, del livello sonoro tipico del proprio
- Qualora non sia possibile ridurre in modo sufficiente l’esposizione sonora adottando le misure organizzative e tecniche praticabili, mettere a disposizione dei propri dipendenti adeguati dispositivi di protezione dell’udito. Esistono dispositivi di protezione dell’udito più adatti ai musicisti con una risposta sufficientemente piatta in frequenza. È consigliabile utilizzare dispositivi di protezione dell’udito
- Fornire istruzioni e formazione sugli effetti dannosi del rumore e sul corretto uso di dispositivi di protezione dell’udito e di altre forme di dispositivi di protezione individuali (DPI), documentandone i tempi, i contenuti ed i partecipanti in sede di presentazione delle
- Informare e formare il personale preposto agli appalti, in particolare quello preposto al controllo delle attrezzature e dell’amplificazione del
Nota: Mettendo a disposizione i dispositivi di protezione dell’udito il datore di lavoro non è esentato dall’obbligo di ridurre al minimo l’esposizione acustica mediante misure di riduzione sonora.
Sarebbe auspicabile infine, nel prossimo futuro, conosciuti i livelli di esposizione per evento o inquadrati i vari eventi musicali per fasce di livello, poter programmare stagioni, prove, spettacoli in modo da garantire agli addetti un tempo di riposo acustico proporzionato alle rispettive esposizioni. Così pure valutare le sedi di spettacoli, specie se non specificamente dedicate, per limitarne livelli di riverbero.
A titolo esemplificativo sono di seguito riportati una serie di dispositivi e interventi tecnici per il controllo del rumore negli ambienti di spettacolo e di pubblico intrattenimento.
Esempio 1: Discoteca
In una discoteca, ogni notte vari DJ presentano musica registrata. Prima della ristrutturazione, il sistema di amplificazione è costituto da due altoparlanti principali posti in prossimità della pista da ballo e altri distribuiti nel locale. Ciò comporta una notevole esposizione sonora per i DJ e per i camerieri del bar e di sala.
Soluzione proposta: Il proprietario della discoteca installa un sistema di amplificazione sul soffitto (Fig. 2), con microfoni incorporati sospesi sopra la pista da ballo; ciò determina elevati livelli sonori sulla pista da ballo, mentre la propagazione secondaria dei suoni nel resto dell’ambiente è ridotta di circa 10 dB(A). Per mantenere la riduzione del livello della musica, un fonometro installato vicino alla postazione del DJ controlla, limita e registra i livelli sonori. Il proprietario rende disponibili dispositivi individuali di protezione dell’udito e un programma di formazione adeguato per il personale interessato.
Esempio 2: Monitor intrauricolari.
Sono inserti auricolari personalizzati con microfoni in miniatura incorporati e un sistema trasmittente/ricevente senza fili fissato su una cintura. Possono sostituire il monitoraggio degli altoparlanti e aiutare a ridurre l’esposizione sul palco e l’eventuale effetto Larsen6, in particolare per i musicisti pop. Per evitare l’ascolto di livelli sonori eccessivi, si deve predisporre una attenta regolazione del volume utilizzando sistemi con la funzione limitatrice. Gli inserti auricolari personalizzati devono calzare correttamente, altrimenti possono far entrare il rumore di fondo. Un utilizzo scorretto può indurre l’utente ad alzare il volume, per attenuare il rumore di fondo indesiderato.
Figura 5. Monitor intrauricolari personalizzati (Fonte: Linee guida europee [1]).
Esempio 3: Sordine
In Figura 6 è mostrata una sordina per tromba, esempio di dispositivo di riduzione del suono per i suonatori di ottoni durante gli esercizi individuali. È composto da uno speciale smorzatore e da un sistema microfono/cuffia che consente di effettuare esercizi a volume controllato senza dover cambiare l’intonazione o l’energia nell’esecuzione; di tanto in tanto, può essere piacevole per i vicini ed anche per l’udito. Sono disponibili in commercio sordine anche per altri strumenti (ad esempio: violino, pianoforte).
(6) L'effetto Larsen, detto anche feedback acustico, è il tipico fischio stridente che si sviluppa quando i suoni emessi da un altoparlante ritornano ad essere captati con sufficiente "potenza di innesco" da un microfono e da questo rimandato al medesimo altoparlante, in un circuito chiuso.
Figura 6. Sordina per tromba (Fonte: Linee guida europee [1]).
Esempio 4: Dispositivi di protezione consigliabili per gli artisti.
Per gli artisti è consigliabile la scelta di inserti auricolari speciali con attenuazione uniforme di tutte le frequenze; ciò consente di sentire la musica con le caratteristiche del suono naturale. Si tratta di inserti in silicone, disponibili in versione a flangia standard o personalizzati e dotati di un diaframma intercambiabile, previsti per livelli di attenuazione di 9, 15, 20 o 25 dB(A). Per la maggior parte degli strumenti, è necessaria una certa pratica per abituarsi alla diversa percezione.
- a) b)
Figura 7. Dispositivi di protezione auricolari per artisti: a) personalizzati con filtri intercambiabili (Fonte: Linee guida europee [1]); b) a flangia preformati.
Esempio 5: cambiamento di livello dei fiati.
Per evitare che l’emissione sonora avvenga all’altezza delle orecchie degli altri musicisti, è opportuno posizionare gli strumenti a fiato un metro al di sopra degli altri musicisti. Se ciò non è possibile, è preferibile che tutta l’orchestra si trovi allo stesso livello.
Figura 8. Esempio di disposizione su pedane a diversi livelli degli strumenti a fiato
Esempio 6: Schermi acustici.
I pannelli in vetro acrilico (vedere figura N. 9) schermano i toni di intensità elevata a media- alta frequenza. Nello stesso tempo riflettono il suono. Per evitare tale fenomeno possono essere forniti di trattamento fonoassorbente senza alterarne la trasparenza. Vanno inoltre posizionati in modo da non interferire nella percezione acustica dei musicisti.
Figura 9. Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester, Zurigo: Schermi in vetro acrilico per musicisti (Fonte: Suva [2]).
Gli schermi «Hearwig®» (Figura 10) sono certificati per un’attenuazione non omogenea del suono a frequenze gravi-medie. La loro efficacia richiede il mantenimento della testa del musicista all’interno del dispositivo. La postura del musicista durante l’utilizzo dello strumento non sempre consente questa condizione.
Figura 10. L’Orchestre de la Suisse Romande con gli «Hearwig®» (Fonte: Suva [2]).
6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Il personale addetto agli spettacoli o in servizio in luoghi di spettacolo, deve ricevere l’informazione e la formazione ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. 81/2008.
Un buon programma informativo deve prevedere notizie sulla normativa vigente, sulle esposizioni a rumore nel settore e sui rischi uditivi correlabili, sulla fisiologia uditiva e sui primi segni e sintomi di lesione uditiva, sulle modalità lavorative che possono ridurre l’esposizione personale, sui comportamenti che possono aumentare il rischio, sui tipi di dispositivi di protezione ed il loro corretto utilizzo. È suggeribile predisporre dei supporti informativi quali ad esempio un piccolo elenco di FAQ per rispondere alle più frequenti istanze/dubbi, per evitare il diffondersi di informazioni errate o di pregiudizi.
Per quanto riguarda i DPI e le eventuali altre soluzioni per ottimizzare l’esposizione sonora, occorre fornire istruzioni adeguate sul corretto uso dei dispositivi stessi, innanzitutto come inserirli correttamente, anche durante l’attività esecutiva e come mantenerne la pulizia, specie in caso di trucco di scena, sudore, polveri,… prevedendo un primo utilizzo durante lo studio, poi durante le prove ed infine in corso di spettacolo per adattarsi ad un ascolto attutito. Dato che l’ascolto e l’esecuzione musicale comportano processi cognitivi complessi, un corretto riadattamento di questi processi è possibile solo con un congruo periodo di uso dei dispositivi nelle differenti condizioni di lavoro, eventualmente considerando diverse scelte tra strumento e strumento e tra vari repertori musicali.
7. SORVEGLIANZA SANITARIA
Personale Sanitario Competente
La sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dagli artt. 41, 185 e 1967 del D.Lgs. 81/08, deve essere svolta da Medici Competenti. A tale scopo, è utile riproporre la Tabella 2 per individuare le attività e i lavoratori potenzialmente esposti a rumore che potrebbero essere oggetto della sorveglianza sanitaria.
(7) L’art. 196 prevede l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione a rumore eccede i valori superiori di azione previsti dall’art. 189 (85 dB(A) di LEX e/o 137 dB(C) di LCpicco). La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
Tabella 2. Esempi di attività e lavoratori potenzialmente esposti a rumore nei settori della musica e dell’intrattenimento
Produzione e realizzazione di spettacolo dal vivo | |
Artisti, personale artistico | Produzione e elaborazione |
· Musicisti e direttori di orchestre sinfoniche e di altri complessi con o senza supporto amplificato
· Coristi · Ballerini · Insegnanti di danza, di musica e di canto · Attori e cabarettisti · Conduttori TV e Radio · Circensi |
· Tecnici audio impianti e loro assistenti
· Tecnici delle luci · Squadre di tecnici (troupe al seguito) · Personale di gestione e produzione: organizzatori, responsabili di reparto, responsabili di palcoscenico, ecc. · Personale di servizio: addetti al bar, alla cucina, alla cassa, ecc. · Personale per la sicurezza e il soccorso: vigilanza per la sicurezza e gli accessi, prevenzione incendi, infermieri, sicurezza aree con accesso limitato. · Addetti studi di registrazione TV/radio, sale prove/incisione |
Attività ricreative con uso del supporto registrato della musica | |
Artisti e Conduttori | Altri soggetti nell’ambito delle attività ricreative e realizzazione apparati |
· Disk Jockey
· Artisti (attori, cantanti, musicisti e ballerini) · Direttori artistici e tecnici · Conduttori |
· Personale di servizio
· Personale addetto a bar o cucina · Addetti alla sicurezza · Pronto soccorso · Personale tecnico · Costruttori e assemblatori impianti elettroacustici · Tecnici del suono, delle luci o del palcoscenico · Tecnici di effetti speciali · Personale di sala · Produttori, organizzatori, manager |
Per le mansioni delle colonne di destra – tranne i tecnici audio e tecnici del suono-, sia per la musica in vivo che riprodotta, si può prevedere un primo livello di intervento con valutazioni audiometriche di screening, come già per tutte le altre popolazioni lavorative soggette alla tutela del D.Lgs. 81/2008 e correlati, valutazioni da programmarsi a cadenze annuali/biennali, eseguibili dallo stesso Medico Competente o da personale sanitario di Sua scelta.
Per le mansioni delle colonne di sinistra, “di livello artistico”, ivi compresi i tecnici audio e tecnici del suono, si sottolinea la peculiare importanza della funzione uditiva, sia nel contribuire alla riuscita dello spettacolo, sia a favorire parte delle misure stesse di contenimento del suono prodotto. A giudizio del Medico Competente si possono adottare protocolli di sorveglianza di secondo livello: indagini audiometriche annuali, con il possibile ausilio di specialisti Otorinolaringoiatri e/o Audiologi – Foniatri e di tecnici audiometristi, con esami da eseguirsi in modalità clinica e non di screening e correlati ad indagini audiologiche concomitanti (audiometria ad alte frequenze ed impedenzometria).
Il personale sanitario deve pianificare la sorveglianza con le figure di riferimento ed in particolare con gli artisti, per meglio adattarla alle diverse stagioni, programmi, tour. La pianificazione deve tendere ad ottenere esami per quanto possibile eseguiti nel rispetto di adeguato riposo acustico. In caso di impossibilità organizzative, va predisposto un controllo a riposo acustico corretto entro l’anno.
Si ricorda inoltre l’obbligo per i Medici Competenti di redigere la cartella sanitaria e di rischio, prevista dall’art. 186 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella quale riportare anche i valori individuali dei livelli di esposizione a rumore dei lavoratori esposti.
Questionari di rilevazione
È facoltà del Medico Competente affiancare l’anamnesi con un questionario mirato alla specifica realtà della musica e dell’intrattenimento, quanto ad aspetti lavorativi soggettivi ed ambientali e percezione del rischio, per meglio confrontare nel tempo, anche in luoghi diversi, uno stesso addetto in relazione alle proprie mansioni ed alla capacità uditiva residua.
È importante ricordare in questo contesto che l’ascolto musicale è un fenomeno integrativo cerebrale e che, pur a coclea integra, alcuni sintomi possono correlarsi a sofferenza delle vie uditive centrali, indipendentemente dalla esposizione a rumore, sofferenza che va comunque identificata ed eventualmente avviare indagini appropriate di secondo livello.
Indagini strumentali per le mansioni “di livello artistico”-
- I visita
All’assunzione, se non già eseguiti negli ultimi 12 mesi presso altro Datore di Lavoro e prodotti dall’Esaminato:
- audiometria tonale per via aerea e via ossea, estesa alle alte frequenze, previa otoscopia, per valutare anche controindicazioni anatomiche all’uso di DPI personalizzati o meno;
- gli esami vanno schedulati secondo il programma di prove/spettacoli, così da essere eseguiti nel massimo rispetto possibile del riposo acustico. Va annotato comunque il periodo di riposo acustico dall’ultima attività in suono (spesso serale se non addirittura notturna);
- ove ritenuto dal Medico Competente e dai sanitari che lo affiancano, eventuali indagini: impedenzometria con ricerca dei riflessi stapediali, otoemissioni, videofibroscopia delle prime vie aeree, laringoscopia (meglio se video laringoscopia) negli strumentisti a fiato e negli artisti in
B) visite di controllo
Sono da prevedersi a cadenza annuale o al massimo biennale, date le esposizioni documentate in letteratura, salvo dati fonometrici nettamente migliori, ripetendo:
- audiometria tonale estesa alle alte frequenze;
- solo per cantanti e strumentisti a fiato anche associata a laringostroboscopia, data l’importanza delle strutture laringee in queste due popolazioni di
Nel caso dei cantanti va prevista anche una valutazione foniatrica per riconoscere iniziali fenomeni di malmenage/abuso vocale, correlabili ad esposizioni ad eccessivi livelli sonori o ad errori di impostazione/feedback.
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ALLEGATI
CREDITS
Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro composto da:
Pietro Nataletti (INAIL ex ISPESL) con il ruolo di Coordinatore Omar Nicolini (Az. USL Modena)
Diego Annesi (INAIL ex ISPESL) Marco Bottazzi (INCA CGIL) Manuela Maria Brunati (CNA) Orietta Calcinoni (INAIL) Salvatore Curcuruto (ISPRA) Fabiola Leuzzi (Confindustria) Salvatore Marsico (ENPALS)
Alessandro Pantano (Confagricoltura) Paolo Paraluppi (Az. USL Pavia) Marco Persotti (UGL)
Simone Pinata (CNA) Giuseppe Rosci (INAIL)
Allegato 2
Strategia di misura dell’esposizione a rumore nel settore della musica
Trattandosi di esposizioni variabili nel tempo, occorre riferirsi alla settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR) come prevista nell’art. 189, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/2008, che ai fini della presente Linea Guida viene definita come la terza peggiore settimana in termini di esposizione a rumore avvenuta nell’anno trascorso nell’ipotesi che l’attività non subirà sostanziali variazioni nell’immediato futuro.
Una variazione significativa delle modalità di esposizione comporta infatti l’esigenza di rivedere la valutazione del rischio
Occorrerà pertanto stabilire in tale SRMR i tempi di esposizione alla musica, evidenziando eventuali tempi di esposizione a livelli apprezzabilmente diversi (es: esposizione durante le prove, esposizione durante le rappresentazioni oppure esposizioni a musica proveniente dal proprio strumento, musica proveniente solo da altri strumenti e pause in ambienti comunque rumorosi).
Per quanto riguarda le misurazioni relative alla produzione di musica, effettuate secondo i metodi e la strumentazione consigliati dalle Norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011, andranno condotte su almeno 3 brani interi rappresentativi delle tipologie musicali proposte o comunque percepite nell’ambito della propria attività. In ogni caso dovranno essere considerate anche le esposizioni più significative in termini di livello di rumore.
I livelli equivalenti così misurati (LAeq in dB(A)) andranno mediati energeticamente per ogni tempo di esposizione identificato nella SRMR e i valori medi con i relativi tempi di esposizione andranno utilizzati per il calcolo del LEX,w in dB(A) secondo la formula:
| |
{ Sn
100,1LAeq ,Ti T ⎞
i | |
L = 10 log| i=1 |
con
EX,w
| T0 |
| |
⎝ ⎠
LEX,w = livello di esposizione settimanale a rumore [dB(A)] T0 = tempo di riferimento del LEX,w [2400 minuti o 40 ore]
LAeq,Ti = livello equivalente di esposizione nel tempo i-esimo [dB(A)] Ti = durata dell’esposizione al Leq i-esimo [minuti o ore]
Per quanto riguarda la pressione acustica di picco, durante le misurazioni condotte su almeno 3 brani interi rappresentativi delle tipologie musicali proposte o comunque percepite nell’ambito della propria attività, andrà registrato anche il livello di picco ponderato C (LC,picco in dB(C)) e ai fini della valutazione del rischio considerare il valore massimo tra quelli registrati.
Allegato 3: Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali
Per quanto attiene ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, il riferimento legislativo attualmente vigente è il DPCM 05/12/1997.
Questo si applica alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto, nello specifico, con riferimento al campo di applicazione delle presenti LG, le categorie da prendere in considerazione sono le F e G:
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
I componenti degli edifici da considerare sono le partizioni orizzontali e verticali, i servizi a funzionamento discontinuo e continuo, mentre le grandezze cui far riferimento sono indicate nella tabella seguente:
Parametro | Definizione | Scopo | Norma tecnica di riferimento |
R’w |
Indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti | Isolamento acustico per via aerea fra ambienti | ISO 140-4
ISO 717-1 |
D2m,nT,w | Isolamento acustico standardizzato di facciata | Isolamento acustico di facciata di edifici | ISO 140-5
ISO 717-1 |
L’n,w | Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato rispetto all’assorbimento | Rumore di Calpestio | ISO 140-6
ISO 717-2 |
LASmax |
Livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo Slow | Rumore di impianti tecnologici a funzionamento discontinuo | |
LAeq | Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A | Rumore di impianti tecnologici a funzionamento continuo | |
T60 | Tempo di riverberazione | Riverberazione di ambienti chiusi | ISO 3822 |
I valori limite, quindi, delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne per le categorie e sottocategorie di edifici oggetto del presente documento sono riportati di seguito insieme alle indicazioni circa il rumore di fondo e le condizioni espositive:
Tabella 4.6* (MODIFICATA): requisiti e standard acustici di luoghi di lavoro non industriali
Isolamento facciata |
Potere fonoisolante |
Caratteristiche fonoassorbenti |
Livello di calpestio |
Rumore impianti
funz. discontinuo |
Rumore impianti
funz. continuo |
Rumore di fondo |
Condizioni espositive |
|
SETTORE DI ATTIVITA’
Tipologia d’uso del locale |
D2m,nT,w (dB) | R’W / D
(dB) |
T60 (s) / DL2 (dB) | L’nT,w
(dB) |
LASmax
(dB) |
LAeq
(dB) |
LAeq dB(A) | LEX o LAeq dB(A) |
PUBBLICO SPETTACOLO e ATTIVITA’ COMMERCIALI | ||||||||
– Alberghi | 40 | 50 / 40 | UNI 11690-1 p.3 (4) | 63 | 35 | 35 | 45 | 65 |
– Ristoranti, bar, negozi | 42 | 50 / 40 | UNI 11690-1 p.3 (4) | 55 | 35 | 35 | 45 | 70 |
– Discoteche(5) e simili (6) | 42 (7) | 50 / 40 | UNI 11690-1 p.3 (4) | 55 | 35 | 35 | 45 | 65-75-80 (8) |
Un altro riferimento, di carattere volontario e non cogente, è costituito dalla norma UNI 11367 – “Classificazione acustica delle Unità Immobiliari procedure di valutazione e verifica in opera”; questa prevede la classificazione acustica di una unità immobiliare, basata su misure effettuate al termine dell’opera, e potrebbe rappresentare il punto di riferimento per una revisione del D.P.C.M. 05/12/1997.
*: Tratta dal Manuale di buona pratica Regioni-Ispesl “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”
Allegato 4: Principali esami specialistici nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria
AUDIOMETRIA TONALE
Va condotta da personale esperto (audiometristi, o specialisti in audiologia, ORL, medicina del lavoro) previa valutazione obiettiva otoscopica, con audiometri dotati anche di audiometria ad alte frequenze, rispondenti alle normative UNI EN ISO 60 645 1-3, UNI EN ISO 8253 serie 1-3, in cabine silenti che garantiscano la massima attenuazione per banda di terzi d’ottava ai sensi della UNI EN ISO 717-1 e UNI EN ISO 11957.
Può essere sufficiente un’audiometria “di screening” con strumentazione di base solo nel caso di addetti allo spettacolo non facenti parte delle maestranze artistiche.
Gli esami vanno schedulati secondo il programma di prove/spettacoli, così da essere eseguiti nel massimo rispetto possibile del riposo acustico. Va annotato comunque il periodo di riposo acustico dall’ultima attività in suono (spesso serale se non addirittura notturna). Va eseguito a condotti uditivi detersi da ogni traccia di cerume.
AUDIOMETRIA AD ALTE FREQUENZE (HF)
Testata in modo analogo all’audiometria tonale, richiede cuffie adeguate, può estendersi ai 16 KHz, meglio se ai 20 KHz. Può evidenziare iniziali perdite, con un loro rilievo di apprezzabilità in una popolazione che non limita il proprio ascolto alle frequenze del parlato, come pure recuperi di perdite su frequenze più frequentemente osservate (3-8 KHz). È descritta una perdita nelle HF nel 28% dei musicisti, pur se con soglie tonali 0,5-8 KHz di grado 0 ([38]).
IMPEDENZOMETRIA
Indagine che documenta l’assorbimento da parte dell’orecchio medio – membrana timpanica, catena ossiculare…- di parte dell’energia sonora trasmessa dall’esterno al recettore cocleare. L’impedenzometro permette di eseguire alcuni test a questo scopo: i più comuni sono la timpanometria, per quanto riguarda lo studio dell’impedenza timpanica, e lo studio dei riflessi stapediali, ovvero dell’attivazione di un sistema riflesso muscolare a proteggere il recettore dall’impatto di energie sonore a livelli molto superiori – in genere almeno 50 decibel – a quelli di soglia.
LARINGOSCOPIA E LARINGOSTROBOSCOPIA
Per laringoscopia si intende la visualizzazione delle strutture laringee. Allo specchietto apposito ideato dal tenore Garcia nella metà del XIX secolo, si sono poi affiancate metodiche più idonee, per fibre ottiche , flessibili per via nasale o rigide per via orale. La velocità del movimento cordale, che in un soprano o in una voce bianca può superare i 300 Hz, non permette però la visione diretta del movimento dell’onda mucosa cordale e quindi di eventuali alterazioni di questa funzione. Dato che metodiche “ad alta velocità” o high speed imaging sono per ora di costo elevato e diffusione limitata, si ricorre più comunemente alla metodica stroboscopica, che “rallenta” la visualizzazione di questo movimento. In genere tale visualizzazione si correla a registrazione video, permettendo così di ridurre il tempo di visita, aumentare la tollerabilità dell’esame a fronte di un netto miglioramento della valutazione e soprattutto della possibilità di confronti nel tempo tra indagini archiviate.
OTOEMISSIONI
Lo studio per otoemissioni acustiche (specie per prodotti di distorsione DPOAE), ove ritenuto necessario, può fornire dati indicativi sullo stato delle cellule ciliate esterne in soglie uditive con perdita media sugli acuti non superiore ai 40dB, quindi supportare il dubbio di iniziale effetto dannoso della esposizione e conseguente adeguamento, ove possibile, degli strumenti di protezione dal rischio ([38]).