DMA 16 marzo 1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.

(GU n.76 del 1-4-1998)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE di concerto con I MINISTRI DELLA SANITA’, DEI LAVORI PUBBLICI, DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Visto l’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995,n.447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
Considerata la necessita’ di armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da rumore, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Per quanto non indicato nell’allegato A del presente decreto di cui costituisce parte integrante, si fa riferimento alle definizioni di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2.
Strumentazione di misura

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L’uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942:1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.
4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.273. 5. Per l’utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

Art. 3.
Modalita’ di misura del rumore

1. I criteri e le modalita’ di esecuzione delle misure sono indicati nell’allegato B al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. I criteri e le modalità di misura del rumore stradale e ferroviario sono indicati nell’allegato C al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
3. Le modalita’ di presentazione dei risultati delle misure sono riportate nell’allegato D al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 1998

p. Il Ministro dell’ambiente
Calzolaio
p. Il Ministro della sanità
Bettoni Brandani
Il Ministro dei lavori pubblici
Costa
p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Albertini
Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato
Bersani

Allegato A DEFINIZIONI
Allegato B NORME TECNICHE PER L ‘ESECUZIONE DELLE MISURE
Allegato C Metodologia di misura del rumore ferroviario

Allegato D – PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:
a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocita’ e direzione del vento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione; e del certificato di verifica della taratura;
d) i livelli di rumore rilevati;
e) classe di destinazione d’uso alla quale appartiene il luogo di misura;
l) le conclusioni;
m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.