DM 11 gennaio 2017 (CAM)
Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili.
(G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(omissis)
Decreta:
Art. 1. Adozione dei criteri ambientali minimi
Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui agli allegati tecnici del presente decreto, facenti parte integrante del decreto stesso, di prodotti/servizi di seguito indicati per la:
«Fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni» (allegato 1);
«Forniture di prodotti tessili» (allegato 3),
che sostituiscono rispettivamente:
Allegato 2 «Criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi per ufficio» del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (Supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011);
Allegato 1 «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione del cantiere» del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016) e Allegato 2 «Criteri ambientali minimi per l’acquisto dei serramenti esterni» del decreto ministeriale del 25 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011);
Allegato 1 «Criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili» del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011).
Art. 2. Modifiche
I criteri ambientali minimi verranno aggiornati, laddove opportuno, in base all’eventuale innovazione tecnologica, all’evoluzione del mercato di riferimento nonché ai risultati derivanti dall’applicazione del presente documento.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2017
Il Ministro: Galletti
Arredi per interni (allegato 1)
Edilizia (allegato 2)
2.3.5.6 Comfort Acustico
I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe II ai sensi delle norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367.
Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532.
I descrittori acustici da utilizzare sono:
- quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari;
- almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l’acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.
Verifica: Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, conseguendo rispettivamente un progetto acustico e una relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532.
Qualora il progetto sia sottoposto ad una verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientali degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio.