Decreto 4 ottobre 2011
(Gu 23 gennaio 2012 n. 18)
Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante “Attuazione della direttiva 2000/14/Ce concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;
Visto, in particolare, l’articolo 4 – Controllo sul mercato – del suddetto decreto legislativo il quale prevede che l’attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all’allegato I al decreto è svolta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a tal fine, si avvale dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (Anpa), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico;
Vista la legge n. 689/81 recante modifiche al sistema penale, ed in particolare il capo I – Le sanzioni amministrative;
Considerato il decreto del Commissario Straordinario di Apat – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici – n. 33 del 13 dicembre 2007 recante disciplina delle funzioni ispettive dell’Apat;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” come modificato ed integrato dalla legge di conversione e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 28 che ha istituito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che, tra l’altro, svolge le funzioni della soppressa Agenzia per la protezione dell’ambiente e per iservizi tecnici (Apat);
Ravvisata la necessità di definire i criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui al citato articolo 4 del decreto legislativo n. 262/2002;
Decreta:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri per l’espletamento degli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato delle macchine ed attrezzature definite all’allegato I – Parte A del decreto legislativo n. 262/2002, di seguito chiamate macchine.
Articolo 2
Controllo sul mercato
Il controllo sul mercato consiste nel verificare che l’azienda responsabile dell’immissione in commercio delle macchine, sia essa produttrice, mandataria, o semplice rivenditrice, abbia ottemperato alle prescrizioni del Dlgs n. 262/2002. Il controllo sul mercato si effettua su macchine complete per l’uso previsto, immesse o meno sul mercato comunitario, in ogni caso prima del primo utilizzo.
Il controllo sul mercato è svolto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), in ottemperanza all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo. n. 262/2002.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare designa il responsabile del controllo sul mercato che predispone entro il 31 marzo un report su base annuale con i risultati dell’attività svolta e definisce gli obiettivi strategici per l’annualità successiva.
Gli ispettori ambientali, individuati da Ispra su richiesta del responsabile del controllo sul mercato, si attengono alle disposizioni fissate nel decreto n. 33 del 13 dicembre 2007 del Commissario Straordinario di Apat, nonchè a tutti gli atti successivamente emanati da Ispra per la regolamentazione delle ispezioni ambientali, fatte salve le prescrizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento ai contenuti dell’allegato II.
Articolo 3
Procedura di controllo sul mercato
1.Al fine di raccogliere gli elementi per il parere di conformità delle macchine alle disposizioni del decreto legislativo n.262/2002, gli ispettori di Ispra accertano che:
– le macchine siano state identificate nel rispetto delle definizioni di cui all’allegato I
– Particolo A del decreto legislativo n. 262/2002;
– le macchine siano accompagnate dalla dichiarazione Ce di conformità contenente le indicazioni di cui all’allegato II
– Dichiarazione Ce di conformità
– del decreto legislativo n. 262/2002, così come disposto all’articolo 8, comma 1;
– la copia di dichiarazione Ce di conformità e la documentazione tecnica delle macchine siano conservate per dieci anni dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare a cui esse si riferiscono, così come disposto all’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 262/2002;
– su ogni macchina sia apposta una marcatura che contenga entrambi gli elementi di cui all’allegato IV
– Modelli della marcatura Ce di conformità e dell’indicazione del livello di potenza sonora garantito
– del decreto legislativo n. 262/2002, così come disposto all’articolo 9, comma 1;
– altri marchi o iscrizioni apposti sulle macchine non traggano in inganno circa il significato della marcatura Ce e dell’indicazione del livello di potenza sonora garantito, e non ne pregiudichino la visibilità e la leggibilità, così come disposto all’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 262/2002;
– il livello di potenza sonora garantito, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, non superi il valore limite di emissione acustica fissato, così come disposto all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 262/2002;
– attraverso l’analisi della documentazione tecnica, le macchine siano state sottoposte ad una appropriata procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati del decreto legislativo n. 262/2002 di seguito elencati:
all. V – Controllo interno di fabbricazione – punto 3,
all. VI – Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici – punto 3,
all. VII – Verifica dell’esemplare unico – punto 2,
all. VIII – Garanzia di qualità totale – punti 3.1 e 3.3, così come disposto all’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 262/2002.
2. Se sussistono dubbi sulla plausibilita’ della documentazione tecnica esaminata, gli ispettori conducono una campagna di misura volta a verificare che il livello di potenza sonora garantito sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati, e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, che sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora. A tali scopi, i livelli di potenza sonora misurati vanno valutati secondo il criterio di cui all’allegato I.
3. Gli ispettori acquisiscono ulteriori elementi utili per il parere di conformita’, ad esempio estratti della documentazione tecnica e rilievi fotografici.
4. L’attivita’ degli ispettori si conclude con la stesura del rapporto ispettivo da sottoporre al responsabile del controllo sul mercato.
5. Il responsabile del controllo sul mercato emette il parere di conformita’ tenendo conto del rapporto ispettivo ed inoltra l’intera documentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il Ministero prende atto del rapporto ispettivo e del parere di conformita’ e trasmette il parere di conformita’ all’azienda interessata.
7. Nei casi di non conformita’ delle macchine, il Ministero avvia la procedura di cui all’art. 6 – Non conformita’ delle macchine ed attrezzature – del d. lgs. n. 262/2002. In particolare nei casi di non conformita’ che comportino sanzioni, il Ministero, inoltre, invia il rapporto ispettivo ed il parere di conformita’ alla Prefettura territorialmente competente per l’irrogazione delle sanzioni, quantificate all’art. 15 – Sanzioni – del decreto legislativo n.262/2002, in accordo con la legge n. 689/81, capo I – Le sanzioni amministrative. Le sanzioni comminate sono versate sul Capitolo di Entrata del Bilancio di previsione dello Stato n. 2310 (“Sanzioni correlate alle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 262/2002, di attuazione della direttiva 2000/14/CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”) – U.P.B. 2.1.5.1 – Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita’ e degli illeciti – Multe, ammende, sanzioni.
Articolo 4
Disposizioni finali
Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio centrale di bilancio per i controlli di rito ed alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Roma, 4 ottobre 2011
Allegato I
Criterio di valutazione dei livelli di potenza sonora misurati per un lotto di macchine
Questo allegato stabilisce come controllare se il livello di potenza sonora garantito dall’azienda responsabile dell’immissione in commercio sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati in prova e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, come verificare se sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora fissato dal decreto.
A) Nel caso sia disponibile un lotto con meno di 4 macchine, gli ispettori ne scelgono una, la sottopongono alla prova di misura condotta secondo le norme tecniche fissate dal Dlgs n. 262/2002 all’allegato III, e confrontano il livello di potenza sonora misurato e non arrotondato, LWAm , con il livello di potenza sonora garantito, LWAg .
Se risulta che
LWAm ≤ LWA
Il livello di potenza sonora è dichiarato corrispondente a livello di potenza sonora misurato. In caso di non corrispondenza, se le macchine sono soggette a limite di emissione acustica, gli ispettori effettuano un confronto tra il succitato livello misurato e il livello ammesso di potenza sonora,
Se risulta che
LWAm > LWA
viene anche decretato il superamento del livello ammesso di potenza sonora.
B) Nel caso sia disponibile un lotto con almeno 4 macchine, gli ispettori applicano il controllo per campionamento doppio descritto alla sezione 6.3 della norma Uni En 27574: 1991 Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature – Parte 4a Metodi per valori dichiarati di lotti di macchine, nel caso n = 1 e n = 2, con σ = σ .
A questo proposito giova ricordare che:
- σ è lo scarto tipo di riferimento prescritto per il controllo;
- σ è lo scarto tipo totale effettivo (nel caso in cui il valore di t non sia disponibile nella documentazione tecnica, il valore da applicare nel procedimento di controllo è t= 2.5 dB).
In pratica, gli ispettori scelgono una macchina, la sottopongono alla prova di misura, condotta secondo le norme tecniche fissate dal Dlgs n. 262/2002 all’allegato III, e confrontano il livello di potenza sonora misurato e non arrotondato, LWAm1 , con il livello di potenza sonora garantito LWAg .
1) Se risulta che
L – L < – 0.2 σ c
cioè L > L + 0.2 σ il livello di potenza sonora garantito è dichiarato non corrispondente al livello di potenza sonora misurato e, se le macchine sono soggette a limite di emissione acustica, gli ispettori effettuano un confronto tra il succitato livello misurato e il livello ammesso di potenza sonora, L ; se L > L + 0.2 σ viene anche decretato il superamento del livello ammesso di potenza sonora.
2) Se invece risulta che
L – L ≥ 1.2 σ
cioè L ≤ L – 1.2 σ il livello di potenza sonora garantito è dichiarato corrispondente al livello di potenza sonora misurato.
3) Se non è verificato nessuno dei due casi precedenti, cioè nel caso – 0.2 σ ≤ L – L < 1.2 σ gli ispettori selezionano altre due macchine, le ottopongono alla prova di misura, condotta secondo le norme tecniche sopra richiamate, e confrontano la media aritmetica dei livelli di potenza sonori misurati delle tre macchine, L , con il livello di potenza sonora garantito, L ;
se risulta che
L – L ≥ 0.53 σ cioè L ≤ L – 0.53 σ
il livello di potenza sonora garantito è dichiarato corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati. In caso di non corrispondenza, se le macchine sono soggette a limite di emissione acustica, gli ispettori effettuano un confronto tra il succitato valore medio, LWAm , e il livello ammesso di potenza sonora, LWA
Se risulta che
LWAm > LWA – 0.53 σt
viene anche decretato il superamento del livello ammesso di potenza sonora.
Allegato II
Disposizioni generali per l’attività ispettiva
I. La verifica ispettiva è improntata a principi di trasparenza e collaborazione.
II. La verifica ispettiva ha inizio con una riunione tra gli ispettori ed i rappresentanti indicati dalla direzione aziendale allo scopo di presentare gli obiettivi del sopralluogo e le modalità con cui esso viene condotto.
III. Durante l’ispezione è assicurato lo scambio di informazioni tra gli ispettori ed i rappresentanti dell’azienda.
IV. Nel caso in cui gli ispettori ritengano opportune alcune prove di misura, è auspicabile che queste si svolgano sul posto, preferibilmente con la strumentazione e gli operatori dell’azienda.
V. La verifica ispettiva viene conclusa da una riunione in cui gli ispettori illustrano ai rappresentanti dell’azienda i risultati del sopralluogo.
VI. Gli ispettori redigono, infine, il rapporto ispettivo in cui riportano anche le osservazioni dei rappresentanti dell’azienda relativamente alla condotta ed ai risultati della verifica, e ne rilasciano copia ai rappresentanti dell’azienda.
VII. Ispra rende disponibili i dati del controllo sul mercato in una pagina all’interno del proprio sito web al fine di diffondere l’informazione in materia ambientale.