D.M.A. 11 dicembre 1996
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Visto l’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
Visto l’art. 15, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Considerata l’esigenza di regolare l’applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
Decreta:
Art. 1. Campo di applicazione
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991, art. 6, comma 1, ed allegato B, tabella 2, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.
Art. 2. Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente decreto si intende per:
impianto a ciclo produttivo continuo:
a) quello di cui non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;
impianto a ciclo produttivo continuo esistente, quello in esercizio o autorizzato all’esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all’esercizio precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto;
ambiente abitativo quello definito all’art.2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n.447.
Art. 3. Criteri per l’applicazione del criterio differenziale
Fermo restando l’obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell’adozione dei provvedimenti comunali di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 gennaio 1995, n. 447.
Fermo restando il disposto dell’art. 6, comma 1, lettera d), e dell’art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l’entrata in vigore del presente decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.
Fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la verifica del rispetto del criterio differenziale, la strumentazione e le modalità di misura sono quelle previste dall’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991.
Art. 4. Piani di risanamento
Per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 3, i piani di risanamento, redatti unitamente a quelli delle altre sorgenti in modo proporzionale al rispettivo contributo in termini di energia sonora, sono finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali.
I piani di risanamento aziendali devono essere presentati secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e devono contenere una relazione tecnica da cui risulti:
la tipologia e l’entità del rumore presenti;
le modalità ed i tempi di risanamento;
la stima degli oneri finanziari necessari.
A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in:
due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente decreto;
quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 6, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Agli impianti a ciclo produttivo continuo che, pur non rispettando il disposto di cui all’ art. 3, comma 1, del presente decreto, non presentino il piano di risanamento, si applica il disposto dell’art. 15, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Gli impianti a ciclo produttivo continuo che rispettino il disposto di cui all’art. 3 comma 1, trasmettono al competente ufficio comunale apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in comuni che abbiano già adottato la classificazione in zone del proprio territorio, il tempo di sei mesi per la presentazione del piano di risanamento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5. Controlli e sanzioni
Il controllo del rispetto delle disposizioni del presente decreto è effettuato ai sensi e con le modalità previsti dall’art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, la mancata ottemperanza al disposto del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 6. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 1996
Il Ministro dell’ambiente CALZOLAIO
Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato BERSANI