D.M. 3 dicembre 1999
Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.
(Gazz. Uff. 10 dicembre 1999, n. 289.)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l’art. 3, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, «Legge quadro sull’inquinamento acustico»;
Visto l’art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto 31 ottobre 1997, del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, recante «Metodologia di misura del rumore aeroportuale», che istituisce due commissioni con il compito di predisporre criteri generali rispettivamente per la definizione: a) di procedure antirumore in tutte le attività aeroportuali come definite nell’art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; b) delle zone di rispetto per le attività aeroportuali e dei criteri per regolare l’attività urbanistica nelle zone di rispetto; c) della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale 31 ottobre 1997, che attribuisce alle commissioni previste dall’art. 5 del medesimo decreto ministeriale, la definizione in ambito locale, nell’intorno aeroportuale, dei confini delle tre aree di rispetto, zona A, zona B e zona C, all’interno delle quali vigono i limiti di rumorosità stabiliti nel comma 2 del predetto art. 6;
Visto l’art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, «Regolamento recante le norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili»;
Vista la regolamentazione ICAO (International Civil Aviation Organization), annesso 6, in tema di procedure operative degli aeromobili a garanzia della navigazione aerea;
Visto il decreto 30 marzo 1998, n. 38-T del Ministro dei trasporti e della navigazione recante l’adozione delle normative europee per la gestione tecnica operativa degli aeromobili da trasporto commerciale;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, con la quale sono posti limiti di edificabilità negli intorni aeroportuali;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 1999, con cui è stata tra l’altro ricostituita la commissione di cui all’art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997;
Considerati gli esiti dei lavori della commissione sopra richiamata;
Considerato l’interesse primario della sicurezza della navigazione aerea;
Considerato che all’inquinamento acustico aeroportuale contribuiscono i vettori ed i gestori nell’ambito dello svolgimento delle rispettive attività;
Decreta:
1. Definizioni.
Ai fini del presente decreto si definisce:
a) aeromobile in volo: l’aeromobile dal momento della chiusura delle porte finalizzata al decollo, al momento della riapertura delle stesse dopo l’atterraggio, nonché un aeromobile in volo manovra sia in aria che a terra;
b) prova motore: ravviamento di un motore di spinta non associata con una partenza pianificata.
2. Criteri procedurali.
Le procedure antirumore e le zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali sono stabilite dalle commissioni di cui all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, secondo i seguenti criteri:
a) le curve isofoniche devono essere elaborate sulla base dei dati forniti da ENAC, ENAV e società di gestione, nell’ambito delle rispettive competenze, mediante i più avanzati modelli matematici validati dall’ANPA, tenendo conto delle rotte di ingresso ed uscita dagli aeroporti, pubblicate sul volume AIP Italia, redatto dall’ENAV;
b) le curve isofoniche devono essere riportate su cartografia in scala non inferiore a 1:5.000;
c) i risultati ottenuti devono essere sottoposti ad analisi e misure di verifica, al fine di introdurre eventuali azioni correttive in applicazione del successivo art. 3;
d) le procedure di cui alle lettere a) e b) possono essere ripetute per verificare le ipotesi adottate, a seguito dell’attività di verifica di cui alla lettera e);
e) le misure di cui alla lettera e), sono eseguite da tecnici competenti in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, art.2, comma 6 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998.
3.Procedure antirumore
Il vettore applica le procedure antirumore quando l’aeromobile manovra in aria.
Le procedure antirumore seguono i criteri generali di seguito riportati:
a) ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte a tutela delle popolazioni esposte;
b) disegnare le proiezioni al suolo delle rotte antirumore nelle fasi di decollo e di atterraggio, in accordo con quanto previsto nel decreto ministeriale 30 marzo 1998, n.38-T da parte delle commissioni locali;
c) disegnare, in accordo a quanto indicato nel decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 38-T e nelle regolamentazioni ICAO, le rotte di partenza e di arrivo in modo tale da essere percorse, fatte salve esigenze di sicurezza delle operazioni di volo, da tutti gli aeromobili in possesso di certificazione conforme al decreto ministeriale 3 dicembre 1983 e successive modificazioni;
d) recepire integralmente e senza modificazioni i profili di atterraggio e decollo come definiti dalla normativa ICAO;
e) utilizzare la spinta inversa superiore al minimo nei soli casi di necessità.
Per ogni aeroporto dovranno essere definite aree idonee alle prove motori, nelle quali devono essere osservati i seguenti criteri generali:
a) i tempi di prova motore devono essere contenuti il più possibile e comunque le prove devono essere svolte in accordo con quanto previsto dai manuali tecnici;
b) l’orientamento del velivolo deve ridurre al massimo possibile la generazione di rumore verso le zone abitate;
c) adeguati schermi fonoassorbenti e/o fonoisolanti possono essere utilizzati per la riduzione del rumore immesso in corrispondenza di luoghi abitati.
Le procedure antirumore sono definite per ogni aeroporto aperto al traffico civile, secondo i criteri del presente decreto, dalle commissioni di cui all’art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, ed adottate dal direttore della circoscrizione aeroportuale ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997.
4. Confini delle aree di rispetto.
Le commissioni di cui all’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, definiscono, sulla base dei criteri generali, stabiliti nel presente decreto, nell’ambito di ciascun aeroporto aperto al traffico civile, i confini delle tre aree di rispetto: zona A, zona B, zona C tenendo conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure antirumore adottate con provvedimento del direttore della circoscrizione aeroportuale.
Nella definizione di tali procedure, le predette commissioni dovranno tenere conto delle regolamentazioni recepite nell’ordinamento nazionale con decreto 30 marzo 1998, n. 38-T del Ministro dei trasporti e della navigazione.
All’interno delle tre suddette zone devono essere rispettati i limiti di rumorosità stabiliti dall’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, e definiti in termini di valori dell’indice Lva.
Le modalità di calcolo dell’indice Lva, la strumentazione e la metodologia di misura del rumore aeroportuale ai fini del calcolo dell’indice Lva e della sua verifica, sono riportati negli allegati A e B del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1999 recante «Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico».
5. Piani regolatori e di sviluppo aeroportuali.
In caso di non coincidenza dei piani regolatori comunali, con i piani regolatori e di sviluppo aeroportuali e le deliberazioni delle commissioni previste dall’art. 5 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, ovvero le regioni o le province autonome interessate, convocano un’apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Regolamentazione dell’attività urbanistica nelle aree di rispetto.
Per gli usi del suolo negli intorni aeroportuali, i piani regolatori comunali e loro varianti sono adeguati alle indicazioni di cui all’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 15 novembre 1997).
Nella zona A di cui all’art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 deve essere effettuata una classificazione del territorio comunale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 1° dicembre 1997) compatibile con il limite di rumorosità previsto per tale zona dal medesimo decreto.
I nuovi insediamenti realizzati nelle aree di rispetto devono attenersi alle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».
Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.