Artt.1490 e 1667 c.c.: VIZI DELLA COSA – non Conformità
Art. 1490. (Garanzia per i vizi della cosa venduta).
Il venditore e’ tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendanoinidonea all’uso a cui e’ destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzianon ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Art. 1667. (Difformita’ e vizi dell’opera).
L’appaltatore e’ tenuto alla garanzia per le difformita’ e i vizi dell’opera.
La garanzia non e’ dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformita’ o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purche’, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformita’ o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non e’ necessaria se l’appaltatore ha riconosciutole difformita’ o i vizi o se li ha occultati.L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.
Il committente convenuto per il pagamento puo’ sempre far valere la garanzia, purche’ le difformita’ o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.