DM 29 nov 2000

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

(Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000)

Art. 1.
Campo d’applicazione

Il presente decreto stabilisce i criteri tecnici per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell’esercizio delle infrastrutture stesse, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2.
Obblighi del gestore

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le regioni, hanno l’obbligo di:
individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti;
determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti; presentare al comune e alla regione o all’autorità da essa indicata, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell’esercizio delle infrastrutture di cui sopra.
2.1 piani vengono presentati secondo le modalità ed i termini seguenti:
a) per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale:
a.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società o l’ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alla regione competente o all’autorità da essa indicata;
a.2) entro i successivi diciotto mesi la società o l’ente gestore presenta ai comuni interessati ed alla regione competente o all’autorità da essa indicata il piano di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell’art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche nel caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all’individuazione di cui al punto a. l), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell’infrastruttura;
a.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni:
dalla data di espressione della regione o dell’autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia.
La regione può, d’intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell’entità del superamento dei limiti e dell’eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;
b) per le reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale o di più regioni:
b.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società. o l’ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorità da esse indicate;
b.2) entro i successivi diciotto mesi la società o l’ente gestore presenta ai comuni interessati, alle regioni o alle autorità da esse indicate, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell’art.10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all’individuazione di cui al punto b.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell’infrastruttura;
b.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni:
dalla data di espressione della regione o dell’autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia.
La regione può, d’intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell’entità di superamento dei limiti e dell’eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;

c) per gli aeroporti:
c.1) entro diciotto mesi dall’individuazione dei confini delle aree di rispetto di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1997, art. 6, comma 1, il gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorità da esse indicate;
c.2) entro i successivi diciotto mesi, nel caso di superamento dei valori limite, l’esercente presenta ai comuni interessati ed alle regioni o alle autorità da esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell’art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all’individuazione di cui al punto c. l), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell’infrastruttura;
c.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro 5 anni:
dalla data di espressione della regione o dell’autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia.
La regione può, d’intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell’entità del superamento dei limiti e dell’eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;

d) per le altre infrastrutture:
d.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società o l’ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorità da esse indicate;
d.2) entro i successivi diciotto mesi la società o l’ente gestore presenta ai comuni interessati ed alle regioni o alle autorità da esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell’art.10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all’individuazione di cui al punto d. l), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell’infrastruttura;
d.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro cinque anni:
dalla data di espressione della regione o dell’autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia.
La regione può, d’intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell’entità di superamento dei limiti e dell’eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi.
Fatti salvi i termini e le scadenze di cui al comma 2, ai fini della predisposizione dei piani di cui al presente decreto, i comuni possono notificare alle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l’eventuale superamento dei limiti previsti.
Il piano di cui al comma 1 tenendo anche conto delle indicazioni contenute negli allegati 2 e 3, deve contenere:
a) l’individuazione degli interventi e le relative modalità di realizzazione;
b) l’indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all’immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti;
c) l’indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento;
d) il grado di priorità di esecuzione di ciascun intervento;
e) le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel piano di risanamento, la società o l’ente gestore ivi compresi i comuni, le province e le regioni, nelle aree oggetto dello stesso piano, provvede ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento e trasmette i dati relativi al comune ed alla regione o all’autorità da essa indicata.

Art. 3.
Criteri di priorità degli interventi

Fermo restando quanto stabilito in materia di priorità dall’art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18 novembre 1998, l’ordine di priorità degli interventi di risanamento è stabilito dal valore numerico dell’indice di priorità P, la cui procedura di calcolo è indicata nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per le infrastrutture di interesse nazionale o di più regioni saranno stabiliti ordini di priorità anche a livello regionale sulla base delle determinazioni della Conferenza unificata di cui all’art. 5.
La regione o l’autorità da esse indicata può stabilire, d’intesa con i comuni interessati, un ordine di priorità degli interventi che prescinda dall’indice di priorità di cui al comma 1.
Nel caso di più gestori concorrenti al superamento dei limiti previsti nella zona da risanare, i gestori medesimi provvedono di norma all’esecuzione congiunta delle attività di risanamento. La regione, o l’autorità da essa indicata, in sede di definizione dell’ordine di priorità di cui al comma 3, tiene conto delle esigenze di esecuzione congiunta degli interventi.

Art. 4.
Obiettivi dell’attività di risanamento

Le attività di risanamento devono conseguire il rispetto dei valori limite del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto, stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, di quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, nonché dall’art. 15, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
II rumore immesso nell’area in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza, non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture.
L’attività di risanamento è svolta dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, relativamente alle infrastrutture concorrenti, che partecipano all’intervento di risanamento, secondo il criterio riportato in allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto, oppure attraverso un accordo fra i medesimi soggetti, le regioni e le province autonome, i comuni e le province territorialmente competenti.

Art. 5.
Oneri e modalità di risanamento

Gli oneri derivanti dall’attività di risanamento sono a carico delle società e degli enti gestori delle infrastrutture dei trasporti che vi provvedono in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza unificata, approva i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più regioni e provvede, ugualmente di intesa con la Conferenza unificata, alla ripartizione degli accantonamenti e degli oneri su base regionale, tenuto conto delle priorità valutate ai sensi dell’art. 3, comma 1, dei costi dei risanamenti previsti per ogni regione e del costo complessivo a livello nazionale.
Gli interventi strutturali finalizzati all’attività di risanamento devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:
a) direttamente sulla sorgente rumorosa;
b) lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
c) direttamente sul ricettore.
Gli interventi di cui alla lettera c) sono adottati qualora, mediante le tipologie di intervento di cui ai punti a) e b) del comma 2, non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di immissione, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale.

Art. 6.
Attività di controllo

Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell’ambiente e alle regioni e ai comuni competenti, anche al fine del controllo dell’applicazione delle disposizioni in materia di accantonamento delle risorse finanziarie di cui all’art. 10, comma 5, della legge n.447/1995:
a) l’entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 447/ 1995;
b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi.
L’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi del risanamento è svolta, nell’ambito delle competenze assegnate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla normativa statale e regionale.

Art. 7.
Norma di salvaguardia

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 8.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo sua la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.